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REGIONE CALABRIA |
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LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 11-06-1999 |
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Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia
di commercio su aree pubbliche |
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Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 59 del
15 giugno 1999 |
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TITOLO I |
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PRINCIPI GENERALI |
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ARTICOLO 1 |
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(Ambito di applicazione e finalità) |
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1. La Regione Calabria disciplina, ai sensi dei
titoli I e X |
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del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: |
|
a) le modalità di esercizio del
commercio su aree |
|
pubbliche; |
|
b) i criteri generali ai quali si
devono attenere i |
|
Comuni ai fini della determinazione delle aree per lo
svolgimento |
|
dell'attività, dell'istituzione, soppressione, spostamenti
dei mercati |
|
e delle fiere che si svolgono su area pubblica. |
|
2. Tenuto conto delle caratteristiche del
sistema distributivo |
|
della Calabria, la disciplina in materia persegue le
seguenti |
|
finalità: |
|
a) riordinare con gradualità il
commercio su aree |
|
pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che
ne faciliti |
|
l'integrazione con le attività commerciali al dettaglio in
sede fissa; |
|
b) perseguire lo svolgimento
dell'attività di commercio |
|
su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in
sede propria |
|
e attrezzata, garantendone un corretto inserimento
nell'assetto |
|
urbano; |
|
c) assicurare una maggiore funzionalità
del servizio reso |
|
al consumatore, anche in relazione alla funzione
calmieratrice dello |
|
stesso; |
|
d) promuovere, anche attraverso
definiti criteri di |
|
sviluppo, adeguati livelli di produttività e di redditività
delle |
|
aziende operanti nel settore; |
|
e) favorire l'esercizio del commercio
su aree pubbliche |
|
nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa
risultano |
|
insufficienti alle esigenze della popolazione residente; |
|
f) garantire al consumatore, attraverso
una presenza |
|
equilibrata delle diverse forme distributive, una
diversificata |
|
possibilità dì scelta in un ambito concorrenziale. |
|
3. Le relative norme si applicano a tutti gli
operatori di |
|
commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso
delle aree e |
|
delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9
febbraio 1963, |
|
n. 69. |
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ARTICOLO 2 |
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(Definizioni) |
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|
1. Ai fini degli articoli che seguono, si
intendono: |
|
a) per decreto, il decreto
legislativo 31 marzo |
|
1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio; |
|
b) per autorizzazioni di tipo A, le
autorizzazioni per |
|
l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso
di |
|
posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del
decreto di cui |
|
al punto a); |
|
c) per autorizzazioni di tipo B, le
autorizzazioni per |
|
l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di
posteggio |
|
ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera
b), del |
|
decreto di cui al punto a); |
|
d) per concessione di posteggio, l'atto
comunale che |
|
consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un
mercato o di una |
|
fiera o al di fuori di essi; |
|
e) per posteggio fuori mercato, un
posteggio destinato |
|
all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati; |
|
f) per società di persone, le società
in nome collettivo |
|
e le società in accomandita semplice; |
|
g) per settori merceologici, il settore
alimentare ed il |
|
settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui
al punto |
|
a); |
|
h) per requisivi soggettivi, i
requisiti di accesso alle |
|
attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di
cui al punto |
|
a); |
|
i) per produttori agricoli, i soggetti
in possesso |
|
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9
febbraio 1963, |
|
n. 59; |
|
j) per mercato, l'area pubblica o
privata della quale il |
|
Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi,
attrezzata o |
|
meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o
tutti i |
|
giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di
merci al |
|
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande,
l'erogazione di |
|
pubblici servizi; |
|
k) per fiera, la manifestazione
caratterizzata |
|
dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o
private |
|
delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori
autorizzati |
|
ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione
di |
|
particolari ricorrenze, eventi o festività; |
|
l) per presenze in un mercato il numero
delle volte che |
|
l'operatore si é presentato nel mercato, prescindendo dal
fatto che vi |
|
abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché
ciò non |
|
dipenda da sua rinuncia; |
|
m) per presenze effettive in una fiera il
numero delle volte |
|
che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera
stessa. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 3 |
|
(Caratteristiche ed articolazione merceologica delle
manifestazioni) |
|
|
|
1. l mercati, in relazione al periodo di
svolgimento, si |
|
suddividono in: |
|
a) annuali, qualora si svolgano in
tutto il corso |
|
dell'anno; |
|
b) stagionali, qualora si svolgano per
un periodo non |
|
inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno. |
|
2. I Comuni possono prevedere l'articolazione
merceologica dei |
|
posteggi della fiere e dei mercati oppure istituiti fuori
mercato, |
|
stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate
categorie di |
|
prodotti, indipendentemente dal contenuto
dell'autorizzazione, nonché |
|
prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il
70 per |
|
cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo
prodotto |
|
o di prodotti affini. |
|
3. Per il soddisfacimento di specifiche
esigenze i Comuni |
|
possono prevedere l'esercizio del commercio su aree
pubbliche in |
|
posteggi fuori mercato, appositamente individuati. |
|
|
|
|
|
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|
ARTICOLO 4 |
|
(Requisiti per l'esercizio dell'attività) |
|
|
|
1. Il commercio su aree pubbliche può essere
svolto da persone |
|
fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso
dei |
|
requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui
all'art. 5 |
|
del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni. |
|
2. Ai fini della commercializzazione restano
salve le |
|
disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti
prevista |
|
da leggi speciali. |
|
3. L'aggiunta di un settore merceologico al
contenuto |
|
dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei
requisiti |
|
soggettivi. |
|
4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni
a favore del |
|
medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società
sono |
|
intestate direttamente a queste. |
|
5. E' consentita la rappresentanza del
titolare |
|
dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di
un |
|
coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le
attività |
|
di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo
originale |
|
dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta
degli organi |
|
di vigilanza. |
|
|
|
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|
TITOLO Il |
|
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI |
|
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|
ARTICOLO 5 |
|
(Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree
pubbliche |
|
con posteggio o di tipo A) |
|
|
|
1. L'autorizzazione per l'esercizio del
commercio su aree |
|
pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal
Comune dove |
|
questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di
distinta |
|
autorizzazione. |
|
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il
contestuale |
|
rilascio della concessione del posteggio che ha validità di
dieci |
|
anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è
automaticamente |
|
rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del
Comune. |
|
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre
all'esercizio |
|
dell'attività con uso di posteggio, consente: |
|
a) la partecipazione alle fiere, anche
fuori regione; |
|
b) la vendita in forma itinerante nel
territorio |
|
regionale. |
|
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto,
persona fisica o |
|
società, non può essere titolare di più di una
autorizzazione, e |
|
connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già
titolare di più |
|
concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge
28 marzo |
|
1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengano |
|
conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche |
|
relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato. |
|
5. In relazione a quanto disposto all'art. 4,
comma 5, è |
|
ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più |
|
autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi
svolgimento nei |
|
medesimi giorni ed orari. |
|
6. Nel rispetto delle disposizione in materia |
|
igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere
merceologico |
|
disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il
posteggio |
|
per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua
autorizzazione. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 6 |
|
(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A) |
|
|
|
1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione
di tipo A e della |
|
relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati,
sono |
|
inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al |
|
Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle
indicazioni |
|
previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione
dei |
|
posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali
determinazioni |
|
di carattere merceologico ed i criteri di priorità di
accoglimento |
|
delle istanze. |
|
2. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di
ciascun anno, i |
|
Comuni fanno pervenire alla Giunta regionale, i propri bandi
ai fini |
|
della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria |
|
entro i successivi quarantacinque giorni. |
|
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni
possono essere |
|
inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione
dei bandi |
|
nel Bollettino Ufficiale e debbono essere fatte pervenire
nel termine |
|
massimo di trenta giorni da essa. Le domande eventualmente
pervenute |
|
ai Comuni fuori di detto termine - sono respinte e non danno
luogo ad |
|
alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è
comunicato agli |
|
interessati nel termine, non superiore a 90 giorni, a tal
fine fissato |
|
dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi
accolta. |
|
4. Il Comune esamina le domande
regolarmente pervenute e |
|
rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per
ciascun |
|
posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata
tenendo |
|
conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: |
|
a) maggiore anzianità di presenza nel
mercato, |
|
determinato in base al numero di volte che l'operatore si è
presentato |
|
entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di
aver |
|
potuto o meno svolgere l'attività; |
|
b) anzianità di iscrizione al Registro
delle Imprese per |
|
l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; |
|
c) ordine cronologico di spedizione. |
|
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della
facoltà di |
|
ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta
graduatoria |
|
per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso
inoltrare |
|
istanza per l'inserimento in più graduatorie. |
|
6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un
mercato, i |
|
titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta |
|
nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili,
quale che |
|
sia la merceologia trattata. |
|
7. Sono escluse dall'applicazione della
procedura di cui al |
|
presente articolo, e rilasciate dai Comuni, secondo propri
criteri e |
|
modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio
relative: |
|
a) ai produttori agricoli di cui alla
legge n. 59/1963; |
|
b) a posteggi fuori mercato |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 7 |
|
(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A) |
|
|
|
1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o
gestione per atto |
|
tra vivi dell'attività commerciale corrispondente
all'autorizzazione |
|
di tipo A, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune
sede del |
|
posteggio la comunicazione di subingresso sottoscritta anche
dal |
|
cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia
dell'atto di |
|
cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti
soggettivi. |
|
2. Se il cessionario dell'attività non è in
possesso, al |
|
momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei
requisiti |
|
soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e
la |
|
reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al
loro |
|
ottenimento che deve avvenire entro un anno. |
|
3. Nel caso di cessione per causa di morte la
comunicazione di |
|
cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la
gestione |
|
dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti
soggettivi, |
|
possono continuare l'attività del dante causa per non oltre
sei mesi. |
|
4. In ogni caso di subingresso in attività di
commercio su aree |
|
pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si
trasferiscono |
|
al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione
al Registro |
|
delle Imprese. La disposizione si applica anche al
conferimento in |
|
società. |
|
5. Non è ammessa la cessione dell'attività
relativamente ad uno |
|
o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso
del |
|
posteggio. |
|
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del
titolare di |
|
autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro
30 giorni |
|
al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie
annotazioni. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 8 |
|
(Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree
pubbliche |
|
in forma itinerante o di tipo B) |
|
|
|
1. L'autorizzazione per l'esercizio del
commercio su aree |
|
pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza
del |
|
richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in
cui ha |
|
sede legale la società. |
|
2. L'autorizzazione di tipo B abilita: |
|
a) all'esercizio del commercio in forma
itinerante; |
|
b) all'esercizio del commercio
nell'ambito delle fiere; |
|
c) all'esercizio del commercio
nell'ambito dei mercati, |
|
limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente
non |
|
occupati; |
|
d) alla vendita al domicilio, come
definito all'art. 28, |
|
comma 4, del decreto. |
|
3. L'esercizio del commercio in forma
itinerante permette di |
|
effettuare soste per il tempo necessario a servire la
clientela e, |
|
comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo
punto, |
|
con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto
periodo e |
|
divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della
giornata. |
|
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è
inoltrata con |
|
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende
accolta |
|
qualora il Comune non comunichi all'interessato il
provvedimento di |
|
diniego entro il termine, non superiore a 90 giorni, fissato
dal |
|
Comune stesso. |
|
5. Nel caso di cambiamento di residenza della
persona fisica o |
|
di sede legale della società, titolari di autorizzazione di
tipo B, |
|
l'interessato ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune
di nuova |
|
residenza o sede legale che provvede al rilascio della
nuova |
|
autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria
ed alla |
|
sua trasmissione al Comune di provenienza per gli
adempimenti |
|
conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli
estremi |
|
della precedente ai fini della conservazione delle priorità. |
|
6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o
gestione per atto |
|
tra vivi dell'attività commerciale corrispondente
all'autorizzazione |
|
di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio
Comune di |
|
residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche
dal |
|
cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia
dell'atto di |
|
cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti
soggettivi. |
|
Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso
da quello |
|
del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo
Comune al |
|
secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche
al |
|
subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto
ai commi 2, |
|
3, e 4 dell'art. 7. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 9 |
|
(Revoca e sospensione delle autorizzazioni) |
|
|
|
1. L'autorizzazione è revocata: |
|
a) nel caso in cui l'operatore non
risulti più in |
|
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio
dell'attività; |
|
b) nel caso in cui l'operatore non
inizi l'attività entro |
|
sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale |
|
dell'autorizzazione; |
|
c) nel caso di subingresso, qualora
l'attività non venga |
|
ripresa entro un anno dalla data del trasferimento
dell'azienda o |
|
dalla morte del dante causa; |
|
d) qualora l'operatore in possesso di
autorizzazione di |
|
tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio
assegnato |
|
per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in
ciascun anno |
|
solare, o per oltre un quarto del periodo previsto
trattandosi di |
|
autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per
malattia, |
|
gravidanza o servizio militare. l periodi di non
utilizzazione del |
|
posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non
in possesso |
|
dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai
fini della |
|
revoca. |
|
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e
d) del comma |
|
primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal |
|
richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di
revoca |
|
dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi. |
|
3. Il Comune, avuta notizia di una delle
fattispecie di revoca, |
|
la comunica all'interessato fissando un congruo termine per
le |
|
eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il
provvedimento di |
|
revoca. |
|
4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei
casi previsti |
|
dall'art. 29, comma 3, del decreto. La sospensione è
disposta dal |
|
Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene
irrogata la |
|
sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura
ridotta |
|
della sanzione, la sospensione è disposta con separato
provvedimento. |
|
|
|
|
|
TITOLO III |
|
PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |
|
|
|
ARTICOLO 10 |
|
(Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree
pubbliche) |
|
|
|
1. Al fine di promuovere un equilibrato
sviluppo del commercio |
|
su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al
dettaglio in |
|
sede fissa, la Giunta regionale emana, acquisendo il parere
dei |
|
rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di
consultazione |
|
delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio |
|
maggiormente rappresentative a livello regionale, criteri ai
Comuni: |
|
a) per la determinazione dell'ampiezza
complessiva delle |
|
aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei
posteggi, |
|
anche consistenti in parametri numerici; |
|
b) per il rilascio delle autorizzazioni
di tipo B; |
|
c) per la determinazione di indirizzi
per la definizione |
|
di eventuali canoni delle tasse di posteggio. |
|
2. Prioritariamente all'istituzione di nuove
fiere e mercati, i |
|
Comuni curano la riqualificazione ed il potenziamento
dell'offerta |
|
esistente, promovendo l'ampliamento del numero e delle
dimensioni dei |
|
posteggi già previsti, avendo come obiettivo almeno mq. 32
per |
|
posteggio. |
|
3. Nell'individuare eventuali aree per fiere o
mercati di nuova |
|
istituzione o da trasferire i Comuni tengono conto
principalmente: |
|
a) delle previsioni degli strumenti
urbanistici, |
|
favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica ed
il |
|
riequilibrio dell'offerta nelle varie parti del territorio,
anche in |
|
relazione alla rete distributiva in sede fissa; |
|
b) delle esigenze di tutela e
valorizzazione del |
|
patrimonio archeologico, storico, artistico, naturalistico
e |
|
ambientale; |
|
c) delle esigenze di polizia stradale,
con particolare |
|
riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche
con |
|
automezzo, e dei consumatori, favorendo il
decongestionamento delle |
|
aree problematiche; |
|
d) delle esigenze di natura
igienico-sanitaria e della |
|
possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e
fognaria. |
|
4. I Comuni possono istituire fiere o mercati
specializzati |
|
solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza,
nelle sue |
|
componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere |
|
adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie
limitate, |
|
tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative
in altri |
|
Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di
distribuzione. |
|
5. Per favorire la valorizzazione delle
produzioni tipiche |
|
regionali, nei mercati con almeno 25 posteggi debbono
prevedersi, ove |
|
non esistenti, non meno di due ulteriori posteggi destinati
alla |
|
vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici
della |
|
Calabria. |
|
6. I Comuni contermini, in numero di due o più,
qualora nei |
|
rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della
domanda o |
|
la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o
altra |
|
causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività
possono, |
|
sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze
sindacali |
|
degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di |
|
svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale
ampliamento |
|
dimensionale. In tale ipotesi il rilascio delle nuove
autorizzazioni e |
|
l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non sottostà alla
procedura |
|
ordinaria di cui all'art. 6, ma è disposto, per ciascun
mercato, a |
|
favore degli operatori già presenti in quelli degli altri
Comuni che |
|
hanno partecipato al progetto. La scelta dei posteggi è
effettuata |
|
sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità dì
questa, |
|
dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. |
|
7. Qualora in un Comune venga disposto lo
spostamento |
|
definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione
di parte di |
|
un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato,
gli |
|
operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed
alla |
|
riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte,
effettuate |
|
tenendo conto delle priorità di cui all'art. 6, comma 4. |
|
8. Il disposto del comma 7 non si applica: |
|
a) alle sospensioni temporanee dei
mercati, salvo, ove |
|
possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre
aree a |
|
titolo provvisorio; |
|
b) al trasferimento temporaneo di
mercati; |
|
c) alla variazione di data di
svolgimento. |
|
8. Qualora nell'ambito di un mercato venga a
crearsi |
|
disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il
Comune, |
|
informatone gli operatori in esso presenti nelle forme più
idonee, può |
|
accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di
posteggio, nel |
|
rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 11 |
|
(Deliberazioni comunali) |
|
|
|
1. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della |
|
presente legge, sentite le associazioni di categoria degli
operatori |
|
su aree pubbliche e dei consumatori, maggiormente
rappresentative a |
|
livello regionale, con apposita deliberazione consiliare, ai
sensi |
|
dell'art. 28 del decreto, provvedono al riordino del settore
del |
|
commercio su aree pubbliche. La deliberazione, in
particolare, |
|
contiene: |
|
a) la ricognizione di fiere, mercati e
posteggi fuori |
|
mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo,
modificare o |
|
razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento; |
|
b) le eventuali determinazioni di
carattere merceologico; |
|
c) la definizione di eventuali priorità
integrative; |
|
d) le determinazioni in materia di
posteggi per operatori |
|
portatori di handicap e produttori agricoli di cui alla
legge n. |
|
59/1963; |
|
e) le determinazioni in materia di
commercio in forma |
|
itinerante; |
|
f) le determinazioni in materia di aree
aventi valore |
|
storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali
l'esercizio |
|
del commercio è vietato o sottoposto a condizioni
particolari; |
|
g) la determinazione degli orari di
vendita; |
|
h) le norme procedurali, ai sensi
dell'art. 28, comma 16, |
|
del decreto; |
|
i) la ricognizione ed il riordino delle
concessioni di |
|
posteggio; |
|
j) il riordino e l'eventuale
ricostruzione delle |
|
graduatorie di presenza; |
|
k) le eventuali agevolazioni ed
esenzioni in materia di |
|
tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 28,
comma 17, |
|
del decreto; |
|
l) la composizione dell'eventuale
commissione di mercato, |
|
con finalità di carattere informativo interno fra gli
operatori. |
|
2. Nella deliberazione di riordino del settore
sono stabiliti |
|
obiettivi specifici, da conseguire con un programma
articolato in fasi |
|
operative e temporali, avendo cura, in particolare, di
conseguire: |
|
a) l'integrazione degli interventi in
materia di |
|
commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il
commercio su |
|
area privata o sede fissa ai sensi del decreto, con
particolare |
|
riguardo agli interventi nei centri storici ed alle
possibili sinergie |
|
dei due settori nell'ambito dei centri polifunzionali di
servizio |
|
previsti dalla normativa regionale; |
|
b) il miglioramento generalizzato delle
condizioni |
|
igienico-sanitarie delle attività di vendita, mediante la |
|
predisposizione di programmi di controllo e la contestuale
messa a |
|
disposizione di infrastrutture e servizi adeguati; |
|
c) la maggiore tutela ed informazione
del consumatore. |
|
3. I Comuni possono emanare regolamenti per le
fiere e i |
|
mercati contenenti: |
|
a) la cartografia dei posteggi con
l'indicazione del loro |
|
numero progressivo e della eventuale destinazione
merceologica; |
|
b) le modalità di accesso degli
operatori al mercato o |
|
fiera e la regolazione della circolazione pedonale e
veicolare; |
|
c) le modalità tecniche di assegnazione
dei posteggi |
|
occasionalmente liberi o comunque non assegnati; |
|
d) le modalità tecniche di assegnazione
dei posteggi |
|
nelle fiere agli aventi diritto; |
|
e) le modalità e i divieti da
osservarsi nell'esercizio |
|
dell'attività di vendita; |
|
f) le norme atte a promuovere una
maggiore informazione e |
|
la tutela dei consumatori. |
|
4. I regolamenti di cui al precedente comma
sono obbligatori |
|
per le fiere con oltre 100 posteggi e per i marcati con
oltre 50 |
|
posteggi. |
|
5. L'esercizio del commercio in forma
itinerante può essere |
|
interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi
di tutela |
|
del patrimonio storico, archeologico, artistico e
ambientale, di |
|
sicurezza nella circolazione stradale, di tutela
igienico-sanitaria, |
|
di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo
urbano o |
|
per altri motivi di pubblico interesse. |
|
6. I singoli Comuni, anche mediante accordi con
altri Comuni, |
|
possono individuare appositi percorsi ed aree ove la
permanenza degli |
|
operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali,
in generale |
|
o a determinate condizioni o in particolari orari, nonché
distanze |
|
minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei
giorni di |
|
svolgimento. |
|
7. Per la valorizzazione e la promozione di
fiere e mercati |
|
specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o
turistico i |
|
Comuni possono stipulare convenzioni con Aziende di
Promozione |
|
Turistica, Pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi
o |
|
cooperative di operatori su aree pubbliche. Associazioni di
categoria |
|
degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi
organizzative |
|
e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del
Comune |
|
per la ricezione delle istanze di partecipazione e la
definizione |
|
delle graduatorie. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 12 |
|
(Rilevazione della situazione del commercio su aree
pubbliche) |
|
|
|
1. Al fine di permettere una puntuale
valutazione delle |
|
problematiche del commercio su aree pubbliche a cura
dell'Osservatorio |
|
regionale del commercio nonché di consentire una adeguata
divulgazione |
|
delle informazioni, i Comuni trasmettono annualmente
all'Assessorato |
|
regionale competente, con l'ausilio della modulistica
predisposta |
|
dalla Regione: |
|
a) le deliberazioni di riordino del
settore di cui |
|
all'art. 11 comprensive degli allegati tecnici; |
|
b) la rilevazione delle autorizzazioni
in essere |
|
rilasciate dal Comune, distinte per tipo, settore
merceologico e |
|
caratteristiche ubicazionali; |
|
c) l'indicazione dei mercati esistenti
nel territorio |
|
comunale, specificando la relativa periodicità, l'organico
dei |
|
posteggi, la planimetria; |
|
d) il numero dei posteggi distinti, ove
previsto |
|
dall'atto costitutivo, per settore merceologico, la
superficie e le |
|
caratteristiche urbanistiche dell'area occupata, nonché la
dotazione |
|
di impianti e attrezzature. |
|
|
|
|
|
TITOLO IV |
|
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' |
|
|
|
ARTICOLO 13 |
|
(Rilascio della concessioni di posteggio nelle fiere) |
|
|
|
1. Coloro che intendono partecipare alle fiere,
e vi sono |
|
abilitati ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto,
debbono far |
|
pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno 60
giorni prima |
|
della data fissata, istanza di concessione di posteggio
valida per i |
|
soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi |
|
dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e
la |
|
merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con
lettera |
|
raccomandata con avviso di ricevimento. |
|
2. l Comuni, decorso il termine per l'inoltro
delle istanze, |
|
redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo
gli aventi |
|
diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: |
|
a) anzianità di presenza effettiva,
intesa come il numero |
|
delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato
nella fiera; |
|
b) anzianità di iscrizione al Registro
delle imprese; |
|
c) ordine cronologico di spedizione
dell'istanza. |
|
3. Qualora il Comune abbia fatto uso della
facoltà di |
|
ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria
merceologica, è |
|
redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di
posteggi |
|
individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento
in più |
|
graduatorie. |
|
4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono
affisse all'Albo |
|
comunale per almeno 10 giorni prima della data della
manifestazione. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 14 |
|
(Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle
fiere) |
|
|
|
1. L'assegnazione temporanea dei posteggi
occasionalmente |
|
liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata
dal Comune |
|
di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art.
6, comma |
|
4, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto
delle |
|
norme igienico-sanitarie. |
|
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi
ordinariamente |
|
riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 7, lettere a)
e b), |
|
avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi. |
|
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea
nel caso di |
|
posteggi occupati da box ed altre strutture fisse. |
|
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi
rimasti liberi, |
|
decorsa un'ora dell'orario stabilito per il loro inizio, è
effettuata, |
|
indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle
norme |
|
igienico-sanitarie sulla base, nell'ordine, dei seguenti
criteri: |
|
a) inserimento di coloro che, pur
avendo inoltrato |
|
istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi
diritto, |
|
seguendo l'ordine della graduatoria; |
|
b) inserimento degli altri operatori
presenti, secondo i |
|
criteri di cui all'art. 13, comma 3. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 15 |
|
(Computo delle presenze) |
|
|
|
1. Il computo delle presenze, nei mercati e
nelle fiere, è |
|
effettuato con riferimento non all'operatore, bensì
all'autorizzazione |
|
con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare. |
|
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più
autorizzazioni |
|
valide per la partecipazione, indica, all'atto
dell'annotazione delle |
|
presenze, con quale di essa intende partecipare. |
|
3. l Comuni, per motivi di viabilità, possono
disporre il |
|
divieto di abbandono della fiera o del mercato nel corso del
loro |
|
svolgimento. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 16 |
|
(Orari del commercio su aree pubbliche) |
|
|
|
1. l Comuni stabiliscono gli orari
dell'esercizio del commercio |
|
su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri: |
|
a) qualora non vi siano particolari
esigenze da |
|
soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in
forma |
|
itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli
esercizi al |
|
dettaglio; |
|
b) l'orario dei mercati deve tenere
conto delle esigenze |
|
di approvvigionamento nelle prime ore del mattino; i mercati
di nuova |
|
istituzione, di norma, debbono cessare alle ore 14,00; |
|
c) è in facoltà dei Comuni prevedere
orari particolari |
|
per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con
somministrazione di |
|
alimenti e bevande; |
|
2. E' consentito, previo parere delle
Associazioni di categoria |
|
del commercio e dei consumatori, l'istituzione di mercati e
fiere |
|
domenicali. |
|
3. I Comuni, se a ciò non ostino preminenti
motivi di pubblico |
|
interesse, debbono evitare lo spostamento di data dei
mercati nei casi |
|
di coincidenza con festività. |
|
4. I Comuni, per motivi di pubblico interesse,
possono |
|
stabilire deroghe e limitazioni in materia di orari a
carattere |
|
transitorio. |
|
5. Relativamente al commercio in forma
itinerante i Comuni |
|
possono disporre il divieto di esercizio nel periodo
giornaliero di |
|
svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto
il |
|
territorio comunale, per evitare la dispersione delle
risorse e |
|
favorire la piena riuscita di dette manifestazioni. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 17 |
|
(Aree particolari) |
|
|
|
1. Senza permesso scritto e datato del soggetto
proprietario o |
|
gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli
aeroporti, |
|
nelle stazioni e nelle autostrade. |
|
2. Qualora uno o più soggetti mettano
gratuitamente a |
|
disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno,
coperta o |
|
scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su
aree |
|
pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da
utilizzare per |
|
fiere, mercati e posteggi fuori mercato previa verifica
dell'idoneità |
|
dell'area e delle altre condizioni generati di cui alla
presente |
|
legge. |
|
3. Nel caso di cui al comma 2, coloro che
cedono la |
|
disponibilità dell'area, possono subordinare la sua
utilizzazione |
|
all'ottenimento di uno, o più concessioni di posteggio a
favore |
|
proprio o di terzi a tal fine indicati. |
|
|
|
|
|
TITOLO V |
|
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
|
|
|
ARTICOLO 18 |
|
(Adempimenti dei Comuni) |
|
|
|
1. Fatte salve le disposizioni di cui al
successivo art. 19, |
|
fino alla data di approvazione da parte del Comune della
deliberazione |
|
consiliare di riordino del settore del commercio su aree
pubbliche, di |
|
cui all'art. 11, comma 1: |
|
a) non possono essere rilasciate nel
Comune nuove |
|
autorizzazioni di tipo A; |
|
b) non possono essere istituti o
ampliati di numero di |
|
posteggi, fiere, mercati e posteggi fuori mercato; |
|
c) non possono essere emanate nuove
disposizioni in |
|
materia di commercio in forma itinerante, salvo i casi di
necessità e |
|
emergenza. |
|
2. Decorso il termine di 180 giorni previsto
all'art. 11, comma |
|
1, senza che il Comune abbia deliberato in merito al
riordino del |
|
settore, la Regione, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del
decreto, |
|
provvede, in via sostitutiva all'adozione delle misure
necessarie, |
|
compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 19 |
|
(Conversione delle autorizzazioni e subingressi) |
|
|
|
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, |
|
le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge |
|
19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in
vigore |
|
della presente legge sono convertite d'ufficio dai Comuni
competenti, |
|
senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare,
nelle |
|
autorizzazioni di tipo A e di tipo B di cui al titolo Il
della |
|
presente legge, secondo i criteri e le modalità di cui ai
successivi |
|
commi, senza necessità di operare la conversione intermedia
nei titoli |
|
previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 112. |
|
2. Ai fini dell'attuazione del precedente
comma, il Comune nel |
|
cui territorio le persone fisiche o le società di persone
risultano |
|
titolari di concessione di posteggio è competente a
rilasciare |
|
d'ufficio una distinta autorizzazione di tipo A per ciascun
singolo |
|
posteggio. Per la conversione d'ufficio delle
autorizzazioni di tipo |
|
B, é competente il Comune di residenza o nel caso di società
di |
|
persone, il Comune dove la stessa ha sede legale. |
|
3. La conversione d'ufficio comporta
l'annotazione su ciascuna |
|
autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui
all'articolo |
|
5, comma 1, del decreto e dei titoli di priorità. |
|
4. l Comuni inviano agli operatori
comunicazione dell'avvenuta |
|
conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel
termine |
|
di 90 giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito
dell'originale. |
|
5. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in
base alla |
|
normativa previgente non sono state convertite, esse
conservano |
|
integralmente la loro validità. |
|
6. La reintestazione dell'autorizzazione in
caso di cessione |
|
dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte,
comporta il |
|
trasferimento della titolarità dell'autorizzazione qualora
il |
|
subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5
del d.lgs. |
|
114/1998. |
|
7. La domanda di subingresso é presentata: |
|
a) al Comune ove é il posteggio per le
autorizzazioni di |
|
tipo A; |
|
b) al Comune di residenza del
subentrante, se persona |
|
fisica, ovvero la sede legale, se società di persone, per
le |
|
autorizzazioni di tipo B. |
|
8. La reintestazione dell'autorizzazione
comporta il |
|
trasferimento al subentrante dell'anzianità e dei diritti
facenti capo |
|
al precedente titolare. |
|
9. Il titolare di più autorizzazioni può
trasferirne |
|
separatamente una o più a condizione che sia trasferita
anche |
|
l'azienda o la parte di essa relativa alle singole
autorizzazioni. |
|
10. In caso di morte del titolare,
l'autorizzazione é |
|
reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda,
purché gli |
|
stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata
dall'articolo |
|
1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i
rapporti |
|
giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società
di |
|
persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5
del decreto. |
|
11. Qualora si tratti di esercizi relativi al
settore |
|
merceologico alimentare, gli eredi reintestatari
dell'autorizzazione |
|
che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti
professionali di |
|
cui all'art. 5 del d.lgs. n. 114/1998 entro sei mesi dalla |
|
reintestazione. |
|
12. L'Assessore regionale competente é delegato
ad |
|
emanare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente |
|
legge, una circolare esplicativa contenente ulteriori
modalità di |
|
attuazione delle norme del presente articolo. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 20 |
|
(Sanzioni) |
|
|
|
1. Il coadiutore, dipendente o socio di società
che svolga |
|
attività di vendita in luogo del titolare, senza il rispetto
delle |
|
disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto è
punito ai sensi |
|
dell'art. 29, comma 1, del decreto medesimo. |
|
2. Chiunque pone in vendita nella fiere, nei
mercati o nei |
|
posteggi fuori mercato prodotti diversi da quelli
eventualmente |
|
previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto
nella |
|
deliberazione comunale di cui all'art. 11 è assoggettato
alle sanzioni |
|
previste ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto. |
|
3. Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 22
e 29 del |
|
decreto per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla
sanzione |
|
amministrativa del pagamento a favore dei Comuni di una
somma non |
|
inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 3.000.000: |
|
a) il subentrante nell'autorizzazione,
in possesso dei |
|
previsti requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare
l'attività |
|
prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le
comunicazioni |
|
previste agli artt. 7 ed 8, comma 6; |
|
b) il titolare di autorizzazione che,
in caso di cambio |
|
di residenza, omette di darne comunicazione al comune nel
termine di |
|
trenta giorni previsto agli artt. 7, comma 6, e 8, comma 5; |
|
c) l'operatore in forma itinerante che viola il
disposto |
|
dell'art. 8, comma 3, in tema di periodo massimo di
permanenza nel |
|
medesimo punto, ovvero le condizioni, gli orari e le
distanze minime |
|
disposti ai sensi dell'art. 11, comma 6, ovvero esercita nei
giorni o |
|
periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi
dell'art. 16, |
|
comma 5; |
|
d) l'operatore che, invitato a ritirare il
titolo |
|
autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di 90
giorni |
|
dall'invito, come previsto all'art. 19, comma 4. |
|
|
|
|
|
|
|
ARTICOLO 21 |
|
(Dichiarazione d'urgenza) |
|
|
|
1. La presente legge regionale é dichiarata
urgente al sensi |
|
dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il
giorno |
|
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della |
|
Regione. |
|
|