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REGIONE CALABRIA
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 11-06-1999
Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche
 
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 59 del 15 giugno 1999 
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
 
ARTICOLO 1 
(Ambito di applicazione e finalità)
 
        1.      La Regione Calabria disciplina, ai sensi dei titoli I e X 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:
                a)      le modalità di esercizio del commercio su aree 
pubbliche;
                b)      i criteri generali ai quali si devono attenere i 
Comuni ai fini della determinazione delle aree per lo svolgimento 
dell'attività, dell'istituzione, soppressione, spostamenti dei mercati 
e delle fiere che si svolgono su area pubblica.
        2.      Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo 
della Calabria, la disciplina in materia persegue le seguenti 
finalità: 
                a)      riordinare con gradualità il commercio su aree 
pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti 
l'integrazione con le attività commerciali al dettaglio in sede fissa;
                b)      perseguire lo svolgimento dell'attività di commercio 
su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria 
e attrezzata, garantendone un corretto inserimento nell'assetto 
urbano;
                c)      assicurare una maggiore funzionalità del servizio reso 
al consumatore, anche in relazione alla funzione calmieratrice dello 
stesso;
                d)      promuovere, anche attraverso definiti criteri di 
sviluppo, adeguati livelli di produttività e di redditività delle 
aziende operanti nel settore;
                e)      favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche 
nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa risultano 
insufficienti alle esigenze della popolazione residente;
                f)      garantire al consumatore, attraverso una presenza 
equilibrata delle diverse forme distributive, una diversificata 
possibilità dì scelta in un ambito concorrenziale.
        3.      Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di 
commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e 
delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, 
n. 69.
 
 
 
ARTICOLO 2 
(Definizioni)
 
        1.      Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:
                        a)      per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;
                b)      per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di 
posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui 
al punto a);
                c)      per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio 
ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del 
decreto di cui al punto a);
                d)      per concessione di posteggio, l'atto comunale che 
consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una 
fiera o al di fuori di essi;
                e)      per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato 
all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
                f)      per società di persone, le società in nome collettivo 
e le società in accomandita semplice;
                g)      per settori merceologici, il settore alimentare ed il 
settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto 
a);
                h)      per requisivi soggettivi, i requisiti di accesso alle 
attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto 
a);
                i)      per produttori agricoli, i soggetti in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, 
n. 59;
                j)      per mercato, l'area pubblica o privata della quale il 
Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o 
meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i 
giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al 
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di 
pubblici servizi;
                k)      per fiera, la manifestazione caratterizzata 
dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private 
delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati 
ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di 
particolari ricorrenze, eventi o festività;
                l)      per presenze in un mercato il numero delle volte che 
l'operatore si é presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi 
abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non 
dipenda da sua rinuncia;
          m)    per presenze effettive in una fiera il numero delle volte 
che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
 
 
 
ARTICOLO 3 
(Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)
 
        1.      l mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si 
suddividono in:
                a)      annuali, qualora si svolgano in tutto il corso 
dell'anno;
                b)      stagionali, qualora si svolgano per un periodo non 
inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.
        2.      I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei 
posteggi della fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, 
stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di 
prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché 
prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 70 per 
cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto 
o di prodotti affini.
        3.      Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni 
possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in 
posteggi fuori mercato, appositamente individuati.
 
 
 
ARTICOLO 4 
(Requisiti per l'esercizio dell'attività)
 
        1.      Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone 
fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei 
requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 
del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
        2.      Ai fini della commercializzazione restano salve le 
disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista 
da leggi speciali.
        3.      L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto 
dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti 
soggettivi.
        4.      E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del 
medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono 
intestate direttamente a queste.
        5.      E' consentita la rappresentanza del titolare 
dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un 
coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività 
di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale 
dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi 
di vigilanza.
 
 
TITOLO Il
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI
 
ARTICOLO 5 
(Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
con posteggio o di tipo A)
 
        1.      L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree 
pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove 
questo si trova.  Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta 
autorizzazione.
        2.      Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale 
rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci 
anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente 
rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.
        3.      L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio 
dell'attività con uso di posteggio, consente:
                a)      la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
                b)      la vendita in forma itinerante nel territorio 
regionale.
        4.      Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o 
società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e 
connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già titolare di più 
concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 
1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengano 
conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 
relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
        5.      In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, è 
ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più 
autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei 
medesimi giorni ed orari.
        6.      Nel rispetto delle disposizione in materia 
igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico 
disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio 
per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
 
 
 
ARTICOLO 6 
(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)
 
        1.      Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della 
relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono 
inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al 
Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni 
previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei 
posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni 
di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento 
delle istanze.
        2.      Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i 
Comuni fanno pervenire alla Giunta regionale, i propri bandi ai fini 
della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 
entro i successivi quarantacinque giorni.
        3.      Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere 
inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi 
nel Bollettino Ufficiale e debbono essere fatte pervenire nel termine 
massimo di trenta giorni da essa.  Le domande eventualmente pervenute 
ai Comuni fuori di detto termine - sono respinte e non danno luogo ad 
alcuna priorità in futuro.  L'esito dell'istanza è comunicato agli 
interessati nel termine, non superiore a 90 giorni, a tal fine fissato 
dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
        4.      Il      Comune esamina le domande regolarmente pervenute e 
rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun 
posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo 
conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
                a)      maggiore anzianità di presenza nel mercato, 
determinato in base al numero di volte che l'operatore si è presentato 
entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver 
potuto o meno svolgere l'attività;
                b)      anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per 
l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
                c)      ordine cronologico di spedizione.
        5.      Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di 
ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria 
per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare 
istanza per l'inserimento in più graduatorie.
        6.      Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i 
titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta 
nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che 
sia la merceologia trattata.
        7.      Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al 
presente articolo, e rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e 
modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
                a)      ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
                b)      a posteggi fuori mercato
 
 
 
ARTICOLO 7 
(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)
 
        1.      Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto 
tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione 
di tipo A, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune sede del 
posteggio la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal 
cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di 
cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
        2.      Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al 
momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti 
soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la 
reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro 
ottenimento che deve avvenire entro un anno.
        3.      Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di 
cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione 
dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, 
possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
        4.      In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree 
pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono 
al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro 
delle Imprese.  La disposizione si applica anche al conferimento in 
società.
        5.      Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno 
o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del 
posteggio.
        6.      Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di 
autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni 
al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.
 
 
 
ARTICOLO 8 
(Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
in forma itinerante o di tipo B)
 
        1.      L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree 
pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza del 
richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha 
sede legale la società.
        2.      L'autorizzazione di tipo B abilita:
                a)      all'esercizio del commercio in forma itinerante;
                b)      all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
                c)      all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, 
limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non 
occupati;
                d)      alla vendita al domicilio, come definito all'art. 28, 
comma 4, del decreto.
        3.      L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di 
effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, 
comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, 
con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e 
divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
        4.      La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta 
qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di 
diniego entro il termine, non superiore a 90 giorni, fissato dal 
Comune stesso.
        5.      Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o 
di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, 
l'interessato ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova 
residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova 
autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla 
sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti 
conseguenti.  Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi 
della precedente ai fini della conservazione delle priorità.
        6.      Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto 
tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione 
di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio Comune di 
residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal 
cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di 
cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.  
Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello 
del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al 
secondo per gli adempimenti conseguenti.  Si applica anche al 
subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 
3, e 4 dell'art. 7.
 
 
 
ARTICOLO 9 
(Revoca e sospensione delle autorizzazioni)
 
        1.      L'autorizzazione è revocata:
                a)      nel caso in cui l'operatore non risulti più in 
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
                b)      nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro 
sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale 
dell'autorizzazione;
                c)      nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga 
ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o 
dalla morte del dante causa;
                d)      qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di 
tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato 
per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno 
solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di 
autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, 
gravidanza o servizio militare. l periodi di non utilizzazione del 
posteggio, ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso 
dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della 
revoca.
        2.      Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 
primo, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal 
richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca 
dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
        3.      Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, 
la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le 
eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di 
revoca.
        4.      L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti 
dall'art. 29, comma 3, del decreto.  La sospensione è disposta dal 
Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la 
sanzione amministrativa.  Nel caso di pagamento in misura ridotta 
della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.
 
 
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
 
ARTICOLO 10 
(Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche)
 
        1.      Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio 
su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in 
sede fissa, la Giunta regionale emana, acquisendo il parere dei 
rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione 
delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio 
maggiormente rappresentative a livello regionale, criteri ai Comuni:
                a)      per la determinazione dell'ampiezza complessiva delle 
aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei posteggi, 
anche consistenti in parametri numerici;
                b)      per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B;
                c)      per la determinazione di indirizzi per la definizione 
di eventuali canoni delle tasse di posteggio.
        2.      Prioritariamente all'istituzione di nuove fiere e mercati, i 
Comuni curano la riqualificazione ed il potenziamento dell'offerta 
esistente, promovendo l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei 
posteggi già previsti, avendo come obiettivo almeno mq. 32 per 
posteggio.
        3.      Nell'individuare eventuali aree per fiere o mercati di nuova 
istituzione o da trasferire i Comuni tengono conto principalmente:
                a)      delle previsioni degli strumenti urbanistici, 
favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica ed il 
riequilibrio dell'offerta nelle varie parti del territorio, anche in 
relazione alla rete distributiva in sede fissa;
                b)      delle esigenze di tutela e valorizzazione del 
patrimonio archeologico, storico, artistico, naturalistico e 
ambientale;
                c)      delle esigenze di polizia stradale, con particolare 
riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con 
automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle 
aree problematiche;
                d)      delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della 
possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.
        4.      I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati 
solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue 
componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere 
adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, 
tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri 
Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.
        5.      Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche 
regionali, nei mercati con almeno 25 posteggi debbono prevedersi, ove 
non esistenti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla 
vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della 
Calabria.
        6.      I Comuni contermini, in numero di due o più, qualora nei 
rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o 
la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra 
causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività possono, 
sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali 
degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di 
svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale ampliamento 
dimensionale. In tale ipotesi il rilascio delle nuove autorizzazioni e 
l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non sottostà alla procedura 
ordinaria di cui all'art. 6, ma è disposto, per ciascun mercato, a 
favore degli operatori già presenti in quelli degli altri Comuni che 
hanno partecipato al progetto.  La scelta dei posteggi è effettuata 
sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità dì questa, 
dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
        7.      Qualora in un Comune venga disposto lo spostamento 
definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di 
un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli 
operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla 
riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate 
tenendo conto delle priorità di cui all'art. 6, comma 4.
        8.      Il disposto del comma 7 non si applica:
                a)      alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove 
possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a 
titolo provvisorio;
                b)      al trasferimento temporaneo di mercati;
                c)      alla variazione di data di svolgimento.
        8.      Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi 
disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, 
informatone gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può 
accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel 
rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4.
 
 
 
ARTICOLO 11 
(Deliberazioni comunali)
 
        1.      I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, sentite le associazioni di categoria degli operatori 
su aree pubbliche e dei consumatori, maggiormente rappresentative a 
livello regionale, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi 
dell'art. 28 del decreto, provvedono al riordino del settore del 
commercio su aree pubbliche.  La deliberazione, in particolare, 
contiene:
                a)      la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori 
mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o 
razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;
                b)      le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
                c)      la definizione di eventuali priorità integrative;
                d)      le determinazioni in materia di posteggi per operatori 
portatori di handicap e produttori agricoli di cui alla legge n. 
59/1963;
                e)      le determinazioni in materia di commercio in forma 
itinerante;
                f)      le determinazioni in materia di aree aventi valore 
storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio 
del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
                g)      la determinazione degli orari di vendita;
                h)      le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, 
del decreto;
                i)      la ricognizione ed il riordino delle concessioni di 
posteggio;
                j)      il riordino e l'eventuale ricostruzione delle 
graduatorie di presenza;
                k)      le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di 
tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 28, comma 17, 
del decreto;
                l)      la composizione dell'eventuale commissione di mercato, 
con finalità di carattere informativo interno fra gli operatori.
        2.      Nella deliberazione di riordino del settore sono stabiliti 
obiettivi specifici, da conseguire con un programma articolato in fasi 
operative e temporali, avendo cura, in particolare, di conseguire:
                a)      l'integrazione degli interventi in materia di 
commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su 
area privata o sede fissa ai sensi del decreto, con particolare 
riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie 
dei due settori nell'ambito dei centri polifunzionali di servizio 
previsti dalla normativa regionale;
                b)      il miglioramento generalizzato delle condizioni 
igienico-sanitarie delle attività di vendita, mediante la 
predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a 
disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;
                c)      la maggiore tutela ed informazione del consumatore.
        3.      I Comuni possono emanare regolamenti per le fiere e i 
mercati contenenti:
                a)      la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro 
numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;
                b)      le modalità di accesso degli operatori al mercato o 
fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
                c)      le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi 
occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
                d)      le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi 
nelle fiere agli aventi diritto;
                e)      le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio 
dell'attività di vendita;
                f)      le norme atte a promuovere una maggiore informazione e 
la tutela dei consumatori.
        4.      I regolamenti di cui al precedente comma sono obbligatori 
per le fiere con oltre 100 posteggi e per i marcati con oltre 50 
posteggi.
        5.      L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere 
interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di tutela 
del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di 
sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, 
di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o 
per altri motivi di pubblico interesse.
        6.      I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, 
possono individuare appositi percorsi ed aree ove la permanenza degli 
operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale 
o a determinate condizioni o in particolari orari, nonché distanze 
minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di 
svolgimento.
        7.      Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati 
specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico i 
Comuni possono stipulare convenzioni con Aziende di Promozione 
Turistica, Pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o 
cooperative di operatori su aree pubbliche.  Associazioni di categoria 
degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative 
e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune 
per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione 
delle graduatorie.
 
 
 
ARTICOLO 12 
(Rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche)
 
        1.      Al fine di permettere una puntuale valutazione delle 
problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio 
regionale del commercio nonché di consentire una adeguata divulgazione 
delle informazioni, i Comuni trasmettono annualmente all'Assessorato 
regionale competente, con l'ausilio della modulistica predisposta 
dalla Regione:
                a)      le deliberazioni di riordino del settore di cui 
all'art. 11 comprensive degli allegati tecnici;
                b)      la rilevazione delle autorizzazioni in essere 
rilasciate dal Comune, distinte per tipo, settore merceologico e 
caratteristiche ubicazionali;
                c)      l'indicazione dei mercati esistenti nel territorio 
comunale, specificando la relativa periodicità, l'organico dei 
posteggi, la planimetria;
                d)      il numero dei posteggi distinti, ove previsto 
dall'atto costitutivo, per settore merceologico, la superficie e le 
caratteristiche urbanistiche dell'area occupata, nonché la dotazione 
di impianti e attrezzature.
 
 
TITOLO IV
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
 
ARTICOLO 13 
(Rilascio della concessioni di posteggio nelle fiere)
 
        1.      Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono 
abilitati ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto, debbono far 
pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno 60 giorni prima 
della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i 
soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi 
dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la 
merceologia principale trattata.  L'istanza è inoltrata con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento.
        2.      l Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, 
redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi 
diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
                a)      anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero 
delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
                b)      anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
                c)      ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
        3.      Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di 
ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è 
redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi 
individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più 
graduatorie.
        4.      Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'Albo 
comunale per almeno 10 giorni prima della data della manifestazione.
 
 
 
ARTICOLO 14 
(Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere)
 
        1.      L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente 
liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune 
di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 
4, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle 
norme igienico-sanitarie.
        2.      L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente 
riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 7, lettere a) e b), 
avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
        3.      Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di 
posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.
        4.      L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, 
decorsa un'ora dell'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, 
indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
                a)      inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato 
istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, 
seguendo l'ordine della graduatoria;
                b)      inserimento degli altri operatori presenti, secondo i 
criteri di cui all'art. 13, comma 3.
 
 
 
ARTICOLO 15 
(Computo delle presenze)
 
        1.      Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è 
effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione 
con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
        2.      Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni 
valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle 
presenze, con quale di essa intende partecipare.
        3.      l Comuni, per motivi di viabilità, possono disporre il 
divieto di abbandono della fiera o del mercato nel corso del loro 
svolgimento.
 
 
 
ARTICOLO 16 
(Orari del commercio su aree pubbliche)
 
        1.      l Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio 
su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:
                a)      qualora non vi siano particolari esigenze da 
soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma 
itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al 
dettaglio;
                b)      l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze 
di approvvigionamento nelle prime ore del mattino; i mercati di nuova 
istituzione, di norma, debbono cessare alle ore 14,00;
                c)      è in facoltà dei Comuni prevedere orari particolari 
per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di 
alimenti e bevande;
        2.      E' consentito, previo parere delle Associazioni di categoria 
del commercio e dei consumatori, l'istituzione di mercati e fiere 
domenicali.
        3.      I Comuni, se a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico 
interesse, debbono evitare lo spostamento di data dei mercati nei casi 
di coincidenza con festività.
        4.      I Comuni, per motivi di pubblico interesse, possono 
stabilire deroghe e limitazioni in materia di orari a carattere 
transitorio.
        5.      Relativamente al commercio in forma itinerante i Comuni 
possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di 
svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il 
territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e 
favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.
 
 
 
ARTICOLO 17 
(Aree particolari)
 
        1.      Senza permesso scritto e datato del soggetto proprietario o 
gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, 
nelle stazioni e nelle autostrade.
        2.      Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a 
disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o 
scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree 
pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per 
fiere, mercati e posteggi fuori mercato previa verifica dell'idoneità 
dell'area e delle altre condizioni generati di cui alla presente 
legge.
        3.      Nel caso di cui al comma 2, coloro che cedono la 
disponibilità dell'area, possono subordinare la sua utilizzazione 
all'ottenimento di uno, o più concessioni di posteggio a favore 
proprio o di terzi a tal fine indicati.
 
 
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
ARTICOLO 18 
(Adempimenti dei Comuni)
 
        1.      Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 19, 
fino alla data di approvazione da parte del Comune della deliberazione 
consiliare di riordino del settore del commercio su aree pubbliche, di 
cui all'art. 11, comma 1:
                a)      non possono essere rilasciate nel Comune nuove 
autorizzazioni di tipo A;
                b)      non possono essere istituti o ampliati di numero di 
posteggi, fiere, mercati e posteggi fuori mercato;
                c)      non possono essere emanate nuove disposizioni in 
materia di commercio in forma itinerante, salvo i casi di necessità e 
emergenza.
        2.      Decorso il termine di 180 giorni previsto all'art. 11, comma 
1, senza che il Comune abbia deliberato in merito al riordino del 
settore, la Regione, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del decreto, 
provvede, in via sostitutiva all'adozione delle misure necessarie, 
compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.
 
 
 
ARTICOLO 19 
(Conversione delle autorizzazioni e subingressi)
 
        1.      Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 
le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 
19 maggio 1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore 
della presente legge sono convertite d'ufficio dai Comuni competenti, 
senza necessità di alcuna domanda da parte del titolare, nelle 
autorizzazioni di tipo A e di tipo B di cui al titolo Il della 
presente legge, secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi 
commi, senza necessità di operare la conversione intermedia nei titoli 
previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 112.
        2.      Ai fini dell'attuazione del precedente comma, il Comune nel 
cui territorio le persone fisiche o le società di persone risultano 
titolari di concessione di posteggio è competente a rilasciare 
d'ufficio una distinta autorizzazione di tipo A per ciascun singolo 
posteggio.  Per la conversione d'ufficio delle autorizzazioni di tipo 
B, é competente il Comune di residenza o nel caso di società di 
persone, il Comune dove la stessa ha sede legale.
        3.      La conversione d'ufficio comporta l'annotazione su ciascuna 
autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 
5, comma 1, del decreto e dei titoli di priorità.
        4.      l Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta 
conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine 
di 90 giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.
        5.      Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla 
normativa previgente non sono state convertite, esse conservano 
integralmente la loro validità.
        6.      La reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione 
dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il 
trasferimento della titolarità dell'autorizzazione qualora il 
subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 
114/1998.
        7.      La domanda di subingresso é presentata:
                a)      al Comune ove é il posteggio per le autorizzazioni di 
tipo A;
                b)      al Comune di residenza del subentrante, se persona 
fisica, ovvero la sede legale, se società di persone, per le 
autorizzazioni di tipo B.
        8.      La reintestazione dell'autorizzazione comporta il 
trasferimento al subentrante dell'anzianità e dei diritti facenti capo 
al precedente titolare.
        9.      Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne 
separatamente una o più a condizione che sia trasferita anche 
l'azienda o la parte di essa relativa alle singole autorizzazioni.
         10.    In caso di morte del titolare, l'autorizzazione é 
reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli 
stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 
1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti 
giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di 
persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto.
         11.    Qualora si tratti di esercizi relativi al settore 
merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione 
che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionali di 
cui all'art. 5 del d.lgs. n. 114/1998 entro sei mesi dalla 
reintestazione.
         12.    L'Assessore regionale competente é delegato ad 
emanare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, una circolare esplicativa contenente ulteriori modalità di 
attuazione delle norme del presente articolo.
 
 
 
ARTICOLO 20 
(Sanzioni)
 
        1.      Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga 
attività di vendita in luogo del titolare, senza il rispetto delle 
disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto è punito ai sensi 
dell'art. 29, comma 1, del decreto medesimo.
        2.      Chiunque pone in vendita nella fiere, nei mercati o nei 
posteggi fuori mercato prodotti diversi da quelli eventualmente 
previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella 
deliberazione comunale di cui all'art. 11 è assoggettato alle sanzioni 
previste ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto.
        3.      Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 22 e 29 del 
decreto per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione 
amministrativa del pagamento a favore dei Comuni di una somma non 
inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 3.000.000:
                a)      il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei 
previsti requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare l'attività 
prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune le comunicazioni 
previste agli artt. 7 ed 8, comma 6;
                b)      il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio 
di residenza, omette di darne comunicazione al comune nel termine di 
trenta giorni previsto agli artt. 7, comma 6, e 8, comma 5;
        c)      l'operatore in forma itinerante che viola il disposto 
dell'art. 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel 
medesimo punto, ovvero le condizioni, gli orari e le distanze minime 
disposti ai sensi dell'art. 11, comma 6, ovvero esercita nei giorni o 
periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'art. 16, 
comma 5;
        d)      l'operatore che, invitato a ritirare il titolo 
autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di 90 giorni 
dall'invito, come previsto all'art. 19, comma 4.
 
 
 
ARTICOLO 21 
(Dichiarazione d'urgenza)
 
        1.      La presente legge regionale é dichiarata urgente al sensi 
dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione.
 

 

 

 

 

 

 






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