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REGIONE CALABRIA |
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LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 11-06-1999 |
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Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia
di commercio su aree pubbliche |
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Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 59 del
15 giugno 1999 |
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TITOLO I |
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PRINCIPI GENERALI |
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ARTICOLO 1 |
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(Ambito di applicazione e finalità) |
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1. La Regione Calabria disciplina, ai sensi dei
titoli I e X |
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del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: |
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a) le modalità di esercizio del
commercio su aree |
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pubbliche; |
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b) i criteri generali ai quali si
devono attenere i |
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Comuni ai fini della determinazione delle aree per lo
svolgimento |
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dell'attività, dell'istituzione, soppressione, spostamenti
dei mercati |
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e delle fiere che si svolgono su area pubblica. |
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2. Tenuto conto delle caratteristiche del
sistema distributivo |
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della Calabria, la disciplina in materia persegue le
seguenti |
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finalità: |
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a) riordinare con gradualità il
commercio su aree |
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pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che
ne faciliti |
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l'integrazione con le attività commerciali al dettaglio in
sede fissa; |
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b) perseguire lo svolgimento
dell'attività di commercio |
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su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in
sede propria |
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e attrezzata, garantendone un corretto inserimento
nell'assetto |
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urbano; |
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c) assicurare una maggiore funzionalità
del servizio reso |
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al consumatore, anche in relazione alla funzione
calmieratrice dello |
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stesso; |
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d) promuovere, anche attraverso
definiti criteri di |
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sviluppo, adeguati livelli di produttività e di redditività
delle |
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aziende operanti nel settore; |
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e) favorire l'esercizio del commercio
su aree pubbliche |
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nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa
risultano |
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insufficienti alle esigenze della popolazione residente; |
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f) garantire al consumatore, attraverso
una presenza |
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equilibrata delle diverse forme distributive, una
diversificata |
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possibilità dì scelta in un ambito concorrenziale. |
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3. Le relative norme si applicano a tutti gli
operatori di |
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commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso
delle aree e |
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delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9
febbraio 1963, |
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n. 69. |
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ARTICOLO 2 |
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(Definizioni) |
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1. Ai fini degli articoli che seguono, si
intendono: |
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a) per decreto, il decreto
legislativo 31 marzo |
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1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio; |
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b) per autorizzazioni di tipo A, le
autorizzazioni per |
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l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso
di |
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posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del
decreto di cui |
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al punto a); |
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c) per autorizzazioni di tipo B, le
autorizzazioni per |
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l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di
posteggio |
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ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera
b), del |
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decreto di cui al punto a); |
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d) per concessione di posteggio, l'atto
comunale che |
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consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un
mercato o di una |
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fiera o al di fuori di essi; |
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e) per posteggio fuori mercato, un
posteggio destinato |
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all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati; |
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f) per società di persone, le società
in nome collettivo |
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e le società in accomandita semplice; |
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g) per settori merceologici, il settore
alimentare ed il |
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settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui
al punto |
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a); |
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h) per requisivi soggettivi, i
requisiti di accesso alle |
|
attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di
cui al punto |
|
a); |
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i) per produttori agricoli, i soggetti
in possesso |
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dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9
febbraio 1963, |
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n. 59; |
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j) per mercato, l'area pubblica o
privata della quale il |
|
Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi,
attrezzata o |
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meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o
tutti i |
|
giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di
merci al |
|
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande,
l'erogazione di |
|
pubblici servizi; |
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k) per fiera, la manifestazione
caratterizzata |
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dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o
private |
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delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori
autorizzati |
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ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione
di |
|
particolari ricorrenze, eventi o festività; |
|
l) per presenze in un mercato il numero
delle volte che |
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l'operatore si é presentato nel mercato, prescindendo dal
fatto che vi |
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abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché
ciò non |
|
dipenda da sua rinuncia; |
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m) per presenze effettive in una fiera il
numero delle volte |
|
che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera
stessa. |
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ARTICOLO 3 |
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(Caratteristiche ed articolazione merceologica delle
manifestazioni) |
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1. l mercati, in relazione al periodo di
svolgimento, si |
|
suddividono in: |
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a) annuali, qualora si svolgano in
tutto il corso |
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dell'anno; |
|
b) stagionali, qualora si svolgano per
un periodo non |
|
inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno. |
|
2. I Comuni possono prevedere l'articolazione
merceologica dei |
|
posteggi della fiere e dei mercati oppure istituiti fuori
mercato, |
|
stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate
categorie di |
|
prodotti, indipendentemente dal contenuto
dell'autorizzazione, nonché |
|
prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il
70 per |
|
cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo
prodotto |
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o di prodotti affini. |
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3. Per il soddisfacimento di specifiche
esigenze i Comuni |
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possono prevedere l'esercizio del commercio su aree
pubbliche in |
|
posteggi fuori mercato, appositamente individuati. |
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ARTICOLO 4 |
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(Requisiti per l'esercizio dell'attività) |
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1. Il commercio su aree pubbliche può essere
svolto da persone |
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fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso
dei |
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requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui
all'art. 5 |
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del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni. |
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2. Ai fini della commercializzazione restano
salve le |
|
disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti
prevista |
|
da leggi speciali. |
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3. L'aggiunta di un settore merceologico al
contenuto |
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dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei
requisiti |
|
soggettivi. |
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4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni
a favore del |
|
medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società
sono |
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intestate direttamente a queste. |
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5. E' consentita la rappresentanza del
titolare |
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dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di
un |
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coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le
attività |
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di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo
originale |
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dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta
degli organi |
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di vigilanza. |
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TITOLO Il |
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DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI |
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ARTICOLO 5 |
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(Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree
pubbliche |
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con posteggio o di tipo A) |
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1. L'autorizzazione per l'esercizio del
commercio su aree |
|
pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal
Comune dove |
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questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di
distinta |
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autorizzazione. |
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2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il
contestuale |
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rilascio della concessione del posteggio che ha validità di
dieci |
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anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è
automaticamente |
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rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del
Comune. |
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3. L'autorizzazione di tipo A, oltre
all'esercizio |
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dell'attività con uso di posteggio, consente: |
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a) la partecipazione alle fiere, anche
fuori regione; |
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b) la vendita in forma itinerante nel
territorio |
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regionale. |
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4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto,
persona fisica o |
|
società, non può essere titolare di più di una
autorizzazione, e |
|
connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già
titolare di più |
|
concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge
28 marzo |
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1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengano |
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conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche |
|
relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato. |
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5. In relazione a quanto disposto all'art. 4,
comma 5, è |
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ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più |
|
autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi
svolgimento nei |
|
medesimi giorni ed orari. |
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