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REGIONE CALABRIA
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 11-06-1999
Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche
 
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 59 del 15 giugno 1999 
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
 
ARTICOLO 1 
(Ambito di applicazione e finalità)
 
        1.      La Regione Calabria disciplina, ai sensi dei titoli I e X 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:
                a)      le modalità di esercizio del commercio su aree 
pubbliche;
                b)      i criteri generali ai quali si devono attenere i 
Comuni ai fini della determinazione delle aree per lo svolgimento 
dell'attività, dell'istituzione, soppressione, spostamenti dei mercati 
e delle fiere che si svolgono su area pubblica.
        2.      Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo 
della Calabria, la disciplina in materia persegue le seguenti 
finalità: 
                a)      riordinare con gradualità il commercio su aree 
pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti 
l'integrazione con le attività commerciali al dettaglio in sede fissa;
                b)      perseguire lo svolgimento dell'attività di commercio 
su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria 
e attrezzata, garantendone un corretto inserimento nell'assetto 
urbano;
                c)      assicurare una maggiore funzionalità del servizio reso 
al consumatore, anche in relazione alla funzione calmieratrice dello 
stesso;
                d)      promuovere, anche attraverso definiti criteri di 
sviluppo, adeguati livelli di produttività e di redditività delle 
aziende operanti nel settore;
                e)      favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche 
nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa risultano 
insufficienti alle esigenze della popolazione residente;
                f)      garantire al consumatore, attraverso una presenza 
equilibrata delle diverse forme distributive, una diversificata 
possibilità dì scelta in un ambito concorrenziale.
        3.      Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di 
commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e 
delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, 
n. 69.
 
 
 
ARTICOLO 2 
(Definizioni)
 
        1.      Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:
                        a)      per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;
                b)      per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di 
posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui 
al punto a);
                c)      per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio 
ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del 
decreto di cui al punto a);
                d)      per concessione di posteggio, l'atto comunale che 
consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una 
fiera o al di fuori di essi;
                e)      per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato 
all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
                f)      per società di persone, le società in nome collettivo 
e le società in accomandita semplice;
                g)      per settori merceologici, il settore alimentare ed il 
settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto 
a);
                h)      per requisivi soggettivi, i requisiti di accesso alle 
attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto 
a);
                i)      per produttori agricoli, i soggetti in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, 
n. 59;
                j)      per mercato, l'area pubblica o privata della quale il 
Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o 
meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i 
giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al 
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di 
pubblici servizi;
                k)      per fiera, la manifestazione caratterizzata 
dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private 
delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati 
ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di 
particolari ricorrenze, eventi o festività;
                l)      per presenze in un mercato il numero delle volte che 
l'operatore si é presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi 
abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non 
dipenda da sua rinuncia;
          m)    per presenze effettive in una fiera il numero delle volte 
che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
 
 
 
ARTICOLO 3 
(Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)
 
        1.      l mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si 
suddividono in:
                a)      annuali, qualora si svolgano in tutto il corso 
dell'anno;
                b)      stagionali, qualora si svolgano per un periodo non 
inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.
        2.      I Comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei 
posteggi della fiere e dei mercati oppure istituiti fuori mercato, 
stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di 
prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché 
prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 70 per 
cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto 
o di prodotti affini.
        3.      Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i Comuni 
possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in 
posteggi fuori mercato, appositamente individuati.
 
 
 
ARTICOLO 4 
(Requisiti per l'esercizio dell'attività)
 
        1.      Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone 
fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei 
requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 
del decreto ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
        2.      Ai fini della commercializzazione restano salve le 
disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista 
da leggi speciali.
        3.      L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto 
dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti 
soggettivi.
        4.      E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del 
medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono 
intestate direttamente a queste.
        5.      E' consentita la rappresentanza del titolare 
dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un 
coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività 
di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale 
dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi 
di vigilanza.
 
 
TITOLO Il
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI
 
ARTICOLO 5 
(Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
con posteggio o di tipo A)
 
        1.      L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree 
pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove 
questo si trova.  Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta 
autorizzazione.
        2.      Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale 
rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci 
anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente 
rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune.
        3.      L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio 
dell'attività con uso di posteggio, consente:
                a)      la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
                b)      la vendita in forma itinerante nel territorio 
regionale.
        4.      Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o 
società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e 
connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già titolare di più 
concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 
1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengano 
conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 
relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
        5.      In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, è 
ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più 
autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei 
medesimi giorni ed orari.