. Al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 28, il comma
2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le regioni,
nell'esercizio della potestà
normativa in materia di
disciplina delle attività
economiche, possono stabilire
che l'autorizzazione
all'esercizio di cui al comma 1
sia soggetta alla presentazione
da parte del richiedente del
documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui
all'articolo 1, comma 1176,
della legge 27 dicembre 2006, n.
296. In tal caso, possono essere
altresì stabilite le modalità
attraverso le quali i comuni,
anche avvalendosi della
collaborazione gratuita delle
associazioni di categoria
riconosciute dal Consiglio
nazionale dell'economia e del
lavoro, possono essere chiamati
al compimento di attività di
verifica della sussistenza e
regolarità della predetta
documentazione. L'autorizzazione
all'esercizio è in ogni caso
rilasciata anche ai soggetti che
hanno ottenuto dall'INPS la
rateizzazione del debito
contributivo. Il DURC, ai fini
del presente articolo, deve
essere rilasciato anche alle
imprese individuali»;
b) all'articolo 29, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'autorizzazione è
sospesa per sei mesi in caso di
mancata presentazione annuale
del DURC, di cui al comma 2-bis
dell'articolo 28».